Gio. Mar 28th, 2024

Passengers arriving from domestic, international and Schengen flights are being ushered into corridors bordered by transennials near which there are signs urging them to ‘slow down’ ahead of the checks, at ”Leonardo Da Vinci” airport, Rome, Italy, 04 February 2020. Passengers then find themselves in front of staff of the Italian Red Cross equipped with a tablet, connected to the thermoscanners, which receives data on the body temperature of passengers detected by the machines. In the event that a passenger is found to be above the threshold above the expected threshold, the health protocol prepared by the Ministry of Health. ANSA / Telenews

In Europa 20 Milioni di passeggeri in meno nei primi due mesi del 2020, oltre 1 Milione di Italiani rinuncerà ai propri viaggi nei prossimi mesi. Ma quali sono i diritti dei passeggeri in caso di rinuncia?

Sono sempre di più i passeggeri che si interrogano in merito ai propri diritti in questa situazione di incertezza che si sta verificando nelle ultime settimane e, in Italia, a partire dal 31 gennaio 2020 con il blocco del traffico aereo da e per la Cina. RimborsoalVolo.it, società italiana che tutela i passeggeri, ricorda che si tratta di una circostanza specifica non prevista dalle normative UE per quanto riguarda, nel dettaglio, il rimborso e/o il risarcimento del passeggero che si vede cancellato il proprio volo. 

In Europa rispetto alle previsioni decremento di passeggeri in questi primi due mesi del 2020 che si aggira tra i 16 ed i 20 Milioni di passeggeri, da qui a fine anno i danni per il solo aeroporto di Malpensa in Italia si calcolano in 2 Milioni di traffico in meno solo verso la Cina senza calcolare le rinunce che sono esplose negli ultimi giorni verso tutte le destinazioni. Negli ultimi giorni in Italia si registrano punte anche del 90% su molte tratte che vanno dal Sud verso gli aeroporti Lombardi e Piemontesi. 

COSA PREVEDE LA NORMA?

Quello che afferma la normativa è che in caso di volo cancellato i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un altro volo, oltre alla compensazione pecuniaria per il disagio subìto che varia in base alla distanza e va da un minimo di 250,00€ a fino 600,00€. La normativa, però, sottolinea che non è dovuto il risarcimento in caso di “circostanze eccezionali” quali:

  • Decisioni relative alla gestione del traffico aereo
  • Instabilità politica
  • Condizioni meteorologiche avverse
  • Rischi per la sicurezza

RIMBORSO BIGLIETTO:

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❌ SE IL PASSEGGERO RINUNCIA VOLONTARIAMENTE AL VOLO non è previsto alcun rimborso del costo del biglietto. Si può però procedere con la richiesta del rimborso delle tasse aeroportuali  contattando direttamente la Compagnia aerea.

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  SE IL VOLO è STATO CANCELLATO si può procedere con la richiesta del rimborso del solo biglietto aereo (che comprende anche le tasse aeroportuali) sempre tramite la Compagnia aerea.

RISARCIMENTO PER IL DISAGIO SUBITO:

❌ RISARCIMENTO (o indennizzo, o compensazione pecuniaria), la normativa non lo prevede nei casi cosiddetti “eccezionali”, tra cui le emergenze sanitarie. Questo vale in ogni caso: sia per rinuncia volontaria, sia per voli cancellati dalla compagnia aerea.

“I principali aeroporti colpiti sono sicuramente Malpensa e Fiumicino da dove partiva ed arrivava la quasi totalità dei voli dalla Cina” – ci racconta Kathrin Cois, responsabile della comunicazione di RimborsoalVolo.it – “Le compagnie aeree hanno agito in maniera più o meno decisa anche in anticipo rispetto alle decisioni del governo, bisogna ricordarsi che i passeggeri sono comunque tutelati ed in casi di mancata partenza è loro pieno diritto richiedere il completo rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del biglietto”

Di Carlo Scatozza

redattore di Campania Slow | Contatto Facebook: http://it-it.facebook.com/people/Carlo-Scatozza/1654720386

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